A seguito dell’abrogazione della Delibera Agcom 173/07 CONS, nonché di precedenti sopravvenuti interventi legislativi e regolamentari, informiamo gli Utenti che CLOUDITALIA ha provveduto ad aggiornare le proprie Condizioni Generali di Contratto adeguandole a quanto imposto da Leggi e Regolamenti e che le modifiche, già applicate agli Utenti, sono esclusivamente migliorative ed hanno riguardato i seguenti articoli:
- ART. 2.1 (CONCLUSIONE DEL CONTRATTO): introdotti la definizione di “CONSUMATORE” e l’indirizzo di posta certificata di CLOUDITALIA
- ART. 8.2 (CORRISPETTIVI – FATTURAZIONE – PAGAMENTI – AUTOTUTELA DEI CONSUMI SERVIZI RESI IN MODALITA’ POSTPAGATA): introdotta l’informazione sui costi di disattivazione già pubblicati nella sezione dedicata alla “Trasparenza Tariffaria”
- ART. 8.7 (CORRISPETTIVI – FATTURAZIONE – PAGAMENTI – AUTOTUTELA DEI CONSUMI SERVIZI RESI IN MODALITA’ POSTPAGATA): aggiornata la Legge di riferimento per il calcolo degli interessi di ritardato pagamento
- ART. 8.8 (CORRISPETTIVI – FATTURAZIONE – PAGAMENTI – AUTOTUTELA DEI CONSUMI SERVIZI RESI IN MODALITA’ POSTPAGATA): specificato che la sospensione dei servizi in caso di ritardato pagamento può avvenire entro i limiti consentiti dalla normativa vigente (Delibera Agcom 519/2015/CONS e s.m.i.) con garanzia in ogni caso per l’Utente dell’utilizzo della numerazione di emergenza
- ART. 10 (DURATA DEL CONTRATTO): aggiornata la normativa sul diritto di recesso e forme e modalità dello stesso, ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Concorrenza n. 124/2017 del 4 agosto 2017, secondo l’Informativa sul Recesso già resa agli Utenti alla sezione dedicata al recesso
- ART. 17.3 (RESPONSABILITÀ DI CLOUDITALIA – INDENNIZZI): introdotta la specifica che l'invio di un reclamo, esclusivamente inerente errati addebiti in fattura, dà facoltà all’Utente di sospendere l'obbligo di pagamento della fattura contestata o del singolo importo contestato fino alla definizione della procedura di reclamo, salvo l’obbligo di pagare eventuali fatture pregresse e/o successive a quella oggetto di reclamo o eventuali importi non oggetto di contestazione
- ART. 20 (PROCEDURA DI CONCILIAZIONE - FORO COMPETENTE): sostituito il riferimento alla Delibera Agcom 173/07 CONS con quello alla Delibera 203/18/CONS che ne ha previsto l’abrogazione, relativa alle nuove modalità di presentazione e avvio delle istanze di risoluzione delle controversie dinanzi al CORECOM. Gli Utenti dovranno accedere alla piattaforma “ConciliaWeb” raggiungibile al sito
https://conciliaweb.agcom.it; integrate le ulteriori disposizioni introdotte dalla predetta Delibera
- ART. 21 (CONTRATTO STIPULATO FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI E A DISTANZA): aggiornati i termini del diritto di ripensamento per l’Utente CONSUMATORE (Art. 52 e ss. Codice del Consumo) secondo quanto riportato nell’Informativa sul Recesso già resa agli Utenti alla sezione dedicata al recesso e integrate le clausole in merito al non addebito dei costi di cessazione e rimborso, fatto salvo che la prestazione sia iniziata nei quattordici giorni e alla necessità per l’Utente di stipulare un nuovo contratto col precedente operatore in caso di richiesta di migrazione nel caso in cui le procedure di migrazione tra operatori di cui alla delibera 274/07/CONS siano già in corso, in aderenza alle informative precontrattuali già rese alla sezione dedicata al recesso.